IL RETTORE
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni
e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  piano  triennale  di  sviluppo  dell'Universita'  1991-93
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 ottobre
1991, che  prevede  per  l'Universita'  degli  studi  di  Perugia  la
trasformazione  della  scuola  diretta a fini speciali in informatica
nel corrispondente corso di diploma universitario;
  Visto  il  decreto  ministeriale  30   ottobre   1992,   contenente
modificazioni  all'ordinamento  didattico universitario relativamente
al corso di diploma universitario in informatica (tabella XXVI- ter);
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Perugia;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  parere  favorevole del Consiglio universitario nazionale
del 15 luglio 1993;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Perugia,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                           Articolo unico
  L'art. 81 titolo VIII - facolta' di scienze matematiche, fisiche  e
naturali, viene soppresso e sostituito dal nuovo art. 81.
  L'art.  452  del  titolo  XIV  relativo  alle scuole dirette a fini
speciali  viene  modificato  con  la  soppressione   della   dicitura
"informatica"  e  vengono  soppressi,  sotto  lo  stesso  titolo, gli
articoli dal 488 al 496; vengono altresi' inseriti  sotto  il  titolo
VIII  relativo  alla  facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e
naturali i  nuovi  articoli  dal  103  al  106,  con  il  conseguente
scorrimento degli articoli successivi.
  Art.  81.  - La facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali
conferisce la laurea in scienze biologiche, in scienze geologiche, in
scienze naturali, in chimica, in matematica, in fisica ed il  diploma
universitario in informatica di durata triennale.
  La durata del corso degli studi e' di quattro anni per le lauree in
scienze  naturali, matematica e fisica e di cinque anni per le lauree
in scienze biologiche, chimica e scienze geologiche.
  Il titolo di ammissione e' quello previsto dalle leggi in vigore.
                             TITOLO VIII
  Art.  103.  - (Diploma universitario in informatica). - Il corso di
diploma universitario in informatica ha la durata di tre anni.
  Il senato accademico, sentito il consiglio di facolta', in base  ai
criteri  fissati  dal  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto,  della
legge  19  novembre 1990, n. 341, stabilira' annualmente il numero di
studenti che possono iscriversi  al  corso  di  diploma,  nonche'  le
modalita' di ammissione, in relazione alle risorse disponibili per il
corso stesso ed agli specifici obiettivi formativi dei curricula.
  Ogni  insegnamento del corso di diploma universitario comprende una
o due unita' didattiche. Ciascuna unita' didattica corrisponde ad  un
massimo   di   60   ore   complessive  di  lezioni,  esercitazioni  e
sperimentazioni.
  Il corso di diploma  e'  organizzato  in  un  biennio  propedeutico
comprendente 20 unita' didattiche ed in un terzo anno di applicazione
comprendente 6 unita' didattiche.
  La suddivisione dei corsi e' la seguente:
  Primo anno:
   architettura degli elaboratori (2 unita' didattiche);
   programmazione (2 unita' didattiche);
   laboratorio di informatica: programmazione (2 unita' didattiche);
   analisi matematica (2 unita' didattiche);
   matematica discreta (2 unita' didattiche).
  L'insegnamento  di  "laboratorio di informatica: programmazione" e'
coordinato con quello di programmazione e le prove di esame  dei  due
insegnamenti  sono  svolte  congiuntamente  e danno luogo ad un unico
voto.
  Secondo anno:
   sistemi di elaborazione (2 unita' didattiche);
   algoritmi e strutture dati (2 unita' didattiche);
   laboratorio di informatica: sistemi (1 unita' didattica);
   laboratorio di informatica: algoritmi e strutture dati  (1  unita'
didattica);
   calcolo  delle  probabilita'  e  statistica  matematica  (1 unita'
didattica);
   calcolo numerico (1 unita' didattica).
  Due ulteriori  unita'  didattiche  sono  riservate  ad  uno  o  due
insegnamenti  scelti dallo studente in un gruppo indicato annualmente
dalle strutture didattiche e comprendente  insegnamenti  nei  settori
scientifico-disciplinari sotto indicati.
  L'insegnamento   di   "laboratorio   di  informatica:  sistemi"  e'
coordinato con quello di "sistemi di elaborazione" mentre  quello  di
"laboratorio   di   informatica:   algoritmi  e  strutture  dati"  e'
coordinato con l'insegnamento di "algoritmi e strutture dati".
  Le  prove  di  esame  degli   insegnamenti   di   "laboratorio   di
informatica"  e  degli  insegnamenti  rispettivamente coordinati sono
svolte congiuntamente e danno luogo ad un unico voto.
  Settori scientifico-disciplinari:
   informatica (K05B);
   algebra (A01B);
   logica matematica (A01A);
   geometria (A01C);
   analisi matematica (A02A);
   probabilita' e statistica matematica (A02B);
   analisi numerica (A04A);
   ricerca operativa (A04B);
   fisica generale (B01A);
   fisica (B01B);
   elettronica (K01X);
   economia e direzione delle imprese (P02B);
   telecomunicazioni (K03X);
   sistemi di elaborazione dell'informazione (K05A);
   ingegneria economico gestionale (I27X);
   chimica generale ed inorganica (C03X);
   chimica fisica (C02X);
   chimica organica (C05X).
  Terzo anno di applicazione:
   basi di dati e sistemi informativi (2 unita' didattiche);
   due  unita'  didattiche  per  uno  o  due  insegnamenti  dell'area
informatica ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 30 ottobre
1992, determinati annualmente dalle strutture didattiche;
   due ulteriori unita'  didattiche  sono  riservate  ad  uno  o  due
insegnamenti   destinati   all'approfondimento   delle   applicazioni
informatiche,  a  scelta  dello  studente,  in  un  gruppo   indicato
annualmente dalle strutture didattiche.
  Art. 104. - Per ottenere l'iscrizione al terzo anno di applicazione
lo  studente  dovra'  aver  superato  un  numero  di insegnamenti del
biennio per almeno 10 unita' didattiche complessive. Gli insegnamenti
coordinati con corsi di laboratorio corrispondono a tal  fine  ad  un
numero   di   unita'   didattiche   pari   alla   somma   di   quelle
dell'insegnamento e del relativo laboratorio.
  Le strutture didattiche potranno determinare annualmente ordini  di
precedenza  fra  gli  esami  da sostenere sulla base dei programmi di
insegnamento effettivamente svolti.
  Ai fini del proseguimento degli studi e del riconoscimento previsto
dal comma 3 dell'art. 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 ed art.
2, secondo comma della stessa legge e  del  decreto  ministeriale  30
ottobre   1992  pubblicato  in  data  19  marzo  1993,  le  strutture
didattiche   stabiliscono   annualmente   le   modalita'    per    il
riconoscimento,  totale  o parziale, degli studi compiuti nell'ambito
del corso di laurea in informatica, del corso di laurea in  fisica  e
di  tutti i corsi di laurea in ingegneria valutando anche i programmi
effettivamente  svolti.  Le  medesime  strutture  didattiche  possono
altresi'  prevedere,  sempre  sulla  base  dei  programmi  svolti, il
riconoscimento di insegnamenti ed esami svolti presso altri corsi  di
laurea o di diploma.
  Per  l'ammissione  all'esame di diploma e' necessario aver superato
le prove di valutazione degli insegnamenti previsti nello statuto per
un numero complessivo di 26 unita' didattiche.
  L'esame di diploma consiste nella discussione,  di  fronte  ad  una
commissione  nominata  secondo le modalita' stabilite dalla struttura
didattica competente, di un progetto svolto  sotto  la  guida  di  un
relatore.  Tale  progetto potra' essere svolto nell'ambito di periodi
di addestramento presso aziende od  altri  enti  pubblici  o  privati
secondo modalita' stabilite dalla medesima struttura didattica.
  Art.  105.  -  In  attesa  dell'entrata  in  vigore del regolamento
didattico di Ateneo,  le  funzioni  delle  strutture  didattiche,  in
relazione  al  diploma  di informatica, per gli adempimenti di cui al
comma 3 del decreto ministeriale 30 ottobre 1992, sono esercitate dai
consigli  di  facolta',  che  deliberano su proposta del consiglio di
corso di diploma. In attesa dell'entrata in  vigore  del  regolamento
didattico  di  Ateneo, il consiglio di corso di diploma e' costituito
dai docenti dei corsi del diploma.
  L'attivazione del corso di  diploma  universitario  in  informatica
avverra'   in   maniera   graduale,   a   partire   dal  primo  anno.
All'attivazione  dei  corsi  del   primo   anno   corrispondera'   la
disattivazione  degli  insegnamenti  previsti per il primo anno della
scuola diretta a fini speciali in informatica. Tutti gli insegnamenti
della scuola predetta cesseranno  comunque  di  essere  impartiti  al
momento dell'attivazione del secondo anno del diploma.
  Gli  studenti  della  scuola  diretta  a  fini  speciali che a tale
scadenza non avessero completato il relativo corso di studi  potranno
ancora conseguire il diploma della scuola accedendo agli insegnamenti
ed  esami  del  corso  di  diploma  secondo modalita' stabilite dalle
strutture didattiche della scuola.
  Gli studenti potranno anche chiedere l'iscrizione al corso  di  di-
ploma  ed  a  tal  fine  le strutture didattiche competenti potranno,
sulla base dei programmi svolti, riconoscere insegnamenti o gruppi di
insegnamenti e relativi esami ai fini del proseguimento degli studi.
  Art. 106. - Per quanto non espressamente  previsto  dagli  articoli
103,  104,  105,  si  applicano le disposizioni contenute nel decreto
ministeriale 30 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
19 marzo 1993.
  Il presente  decreto  viene  inviato  per  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Perugia, 4 ottobre 1993
                                                    Il rettore: DOZZA